Approfondimenti sull'etichettatura

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Tutti i vini prodotti e distribuiti a partire dall'8 dicembre 2023 dovranno avere l'etichetta obbligatoria.
Le informazioni obbligatorie includono: valori nutrizionali per 100 ml, con l'energia in kj e kcal (da riportare anche sull'etichetta della bottiglia), dettagli su carboidrati e zuccheri in grammi, nonché su grassi, grassi saturi, proteine e sale, che possono essere indicati in tabella o come testo (es. "Quantità trascurabili di grassi, proteine e sale"). L'elenco degli ingredienti, come uva, solfiti, additivi e allergeni, è necessario. Per l'Italia, vanno inclusi anche i dati sul riciclaggio. Altri elementi come gradazione alcolica, varietà di uva e immagini delle bottiglie sono facoltativi.
La normativa si applica a vari tipi di vini, inclusi spumanti, frizzanti e prodotti aromatizzati come vin brulé e porto. Le bevande miste a base di vino, come gli spritz, sono soggette alla normativa alimentare generale, quindi non rientrano. Tuttavia, ci sono segnalazioni contrastanti per lo "Spritzer" austriaco, in cui alcune autorità richiedono l'indicazione di valori nutrizionali e ingredienti, poiché il contenuto di vino supera il 50%. Le informazioni possono variare a seconda del Paese.
Il produttore può scegliere se indicare i valori nutrizionali e gli ingredienti sull'etichetta o utilizzare un codice QR (soluzione “off-label”). Se si opta per il QR, solo il codice e l'intestazione “Ingredienti e valori nutrizionali” insieme al valore calorico devono essere stampati sull'etichetta. Informazioni come "contiene solfiti" restano obbligatorie sull'etichetta.
Le informazioni devono essere fornite sull'etichetta, sul sito web, nei cataloghi e nei listini prezzi. Devono essere accessibili ovunque i consumatori possano acquistare i prodotti, cioè in negozio, online e nei listini di ordinazione.
No, il regolamento 2021/2117 specifica che le scorte di vino già prodotte prima dell'entrata in vigore delle nuove norme possono essere vendute fino a esaurimento. Gli operatori avranno il tempo necessario per adeguarsi.
Sì, il regolamento 2021/2117 riguarda esclusivamente i Paesi membri dell'Unione Europea.
Il marchio elettronico deve essere disponibile online per un periodo compreso tra 3 e 10 anni, a seconda della qualità del prodotto. Solitamente, il periodo standard è di 10 anni, con possibilità di estensione su richiesta.
Anche per il vino sfuso prodotto dopo l'8 dicembre, devono essere fornite le stesse informazioni richieste per il vino già imbottigliato.

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